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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Contributo per nuove costruzioni navali)
Per la costruzione di nuove navi mercantili complete a scafo
metallico puo' essere concesso ai cantieri navali nazionali
costruttori un contributo calcolato con le seguenti percentuali sul
prezzo contrattuale:
9 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il
1972;
8 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il
1973;
7 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il
1974;
6 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il
1975;
4 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il
1976.
Per le costruzioni iniziate per conto proprio dal cantiere
costruttore le percentuali suddette si applicano con riferimento
all'anno di inizio dei lavori sul prezzo dichiarato dal cantiere.