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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I prodotti tessili di produzione nazionale ed importati non possono
essere a qualsiasi titolo immessi sul mercato nel territorio della
Repubblica, se non con l'osservanza delle disposizioni di cui alla
presente legge.