Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi indicate nella
tabella A annessa alla presente legge e' conferita a magistrati di
Cassazione, secondo le norme vigenti e salvo il disposto
dell'articolo 3.
Presso gli stessi uffici e nelle sedi indicate nella suddetta
tabella A sono istituite le funzioni di consigliere istruttore
aggiunto, da conferire, secondo le norme in vigore, a magistrati di
corte di appello.
Per le sedi predette e nei sensi indicati nella suddetta tabella A
e' modificata la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 20 novembre 1969, n. 1006.
Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute
nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.