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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n.
1242, vengono aggiunte le parole:
"Al personale in servizio alla data del 1 giugno 1972 e' data
facolta' di chiedere l'iscrizione alla predetta Cassa, con il diritto
di chiedere il riscatto previsto dall'articolo 22 della legge 3
maggio 1967, n. 315, e successive modificazioni".
La facolta' di cui al precedente comma deve essere esercitata entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI