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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788,
concernente la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in
materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, le parole: compresi quelli processuali, sono
soppresse; le parole: il 31 dicembre 1973, sono sostituite con le
parole: il 30 giugno 1974;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono altresi' prorogati, per i tributi di cui al comma precedente
e per il periodo e fino alla data ivi indicati, i termini relativi ai
ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla
impugnazione delle decisioni di dette commissioni ed alla
proposizione delle azioni dinanzi ai giudici ordinari a seguito delle
decisioni stesse".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA