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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica: istituzione di un
Fondo unico)
E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
il "Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica" che nel
presente e negli articoli seguenti e' indicato con la parola
"Fondo".
Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario della
ripartizione dei capitali di copertura.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo,
compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e le
passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo
gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento
netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo ed addebita gli
interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio
pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con
un minimo del 5,50 per cento.
Ogni cinque anni l'Istituto provvede alla compilazione del bilancio
tecnico del Fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio la
misura dei contributi individuali di cui al successivo articolo 6
puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Fondo subentra nelle attivita' e passivita', negli oneri e nei
diritti, nonche' nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed
in quanto altro di pertinenza dei fondi gia' istituiti con le leggi
in data 5 luglio 1961, numeri 579 e 580 e soppressi per effetto
dell'articolo 28 della presente legge.