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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA.
la seguente legge:
Art. 1.
Al pagamento dell'indennita' di compensazione di cui al regolamento
n. 1215/70 del 29 giugno 1970 del Consiglio dei Ministri delle
Comunita' europee e al relativo regolamento di applicazione n.
1483/70 del 24 luglio 1970 della Commissione delle Comunita' europee,
concernenti la corresponsione di una indennita' per le quantita' di
risone giacenti alla fine della campagna di commercializzazione
1969-1970, provvede l'Ente nazionale risi, nella sua qualita' di
organismo d'intervento nel particolare settore.
Ai fini della corresponsione delle indennita' di compensazione di
cui al precedente comma, i detentori del prodotto sono tenuti, in
conformita' delle norme emanate in proposito dai competenti organi
comunitari e con le modalita' all'uopo stabilite dall'Ente nazionale
risi, a denunciare le quantita' di prodotto rimaste invendute alla
fine della campagna di commercializzazione.
L'Ente nazionale risi, nella sua qualita' di organismo d'intervento
nel settore risiero, effettua i controlli di competenza e, dopo aver
corrisposto agli aventi diritto l'indennita' di compensazione,
rimette per il rimborso, al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, il rendiconto e la relativa documentazione della spesa
sostenuta.
Coloro che non abbiano effettuata la denuncia decadono dal
beneficio dell'indennita' di compensazione-.
Sono applicabili le disposizioni penali previste dagli ultimi due
commi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645,
convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 829.