Legge Ordinaria n. 92 del 30/03/1973 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1973 n. 99)
Corresponsione dell'indennita' di compensazione per le quantita' di risone giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1969-70.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA.

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al pagamento dell'indennita' di compensazione di cui al regolamento
n.  1215/70  del  29  giugno  1970  del  Consiglio dei Ministri delle
Comunita'  europee  e  al  relativo  regolamento  di  applicazione n.
1483/70 del 24 luglio 1970 della Commissione delle Comunita' europee,
concernenti  la  corresponsione di una indennita' per le quantita' di
risone  giacenti  alla  fine  della  campagna  di commercializzazione
1969-1970,  provvede  l'Ente  nazionale  risi,  nella sua qualita' di
organismo d'intervento nel particolare settore.
  Ai  fini  della corresponsione delle indennita' di compensazione di
cui  al  precedente  comma,  i detentori del prodotto sono tenuti, in
conformita'  delle  norme  emanate in proposito dai competenti organi
comunitari  e con le modalita' all'uopo stabilite dall'Ente nazionale
risi,  a  denunciare  le quantita' di prodotto rimaste invendute alla
fine della campagna di commercializzazione.
  L'Ente nazionale risi, nella sua qualita' di organismo d'intervento
nel  settore risiero, effettua i controlli di competenza e, dopo aver
corrisposto   agli  aventi  diritto  l'indennita'  di  compensazione,
rimette  per  il  rimborso,  al  Ministero  dell'agricoltura  e delle
foreste,  il  rendiconto  e  la  relativa  documentazione della spesa
sostenuta.
  Coloro   che  non  abbiano  effettuata  la  denuncia  decadono  dal
beneficio dell'indennita' di compensazione-.
  Sono  applicabili  le disposizioni penali previste dagli ultimi due
commi  dell'articolo  6  del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645,
convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 829.
 

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