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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo di lire 33.750.000 concesso al comune di
Gorizia con legge 6 dicembre 1971, n. 1075, per il rifornimento
idrico della popolazione, per il periodo 16 settembre 1969-15
settembre 1971, e' prorogato fino a quando restera' operante
l'accordo 18 luglio 1957, reso esecutivo con decreto del Presidente
della Repubblica 27 novembre 1957, n. 1420, stipulato fra l'Italia e
la Jugoslavia per la regolamentazione di tale rifornimento idrico.