Legge Ordinaria n. 921 del 12/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1974 n. 14)
Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  annuo  di  lire  33.750.000  concesso  al comune di
Gorizia  con  legge  6  dicembre  1971,  n. 1075, per il rifornimento
idrico  della  popolazione,  per  il  periodo  16  settembre  1969-15
settembre   1971,  e'  prorogato  fino  a  quando  restera'  operante
l'accordo  18  luglio 1957, reso esecutivo con decreto del Presidente
della  Repubblica 27 novembre 1957, n. 1420, stipulato fra l'Italia e
la Jugoslavia per la regolamentazione di tale rifornimento idrico.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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