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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le provvidenze in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati,
disposte con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con
modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e con le leggi 4
gennaio 1968, n. 7, e 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate fino al
31 dicembre 1974 ed estese con parita' di trattamento a tutti i
profughi e connazionali assimilati ai profughi, rimpatriati in tempi
diversi e da Paesi diversi.
Le regioni, nella loro autonomia e nei limiti della loro
competenza, disciplinano gli interventi integrativi in materia.