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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge
22 dicembre 1969, n. 967, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e
successive modificazioni, e' dovuta, ai sensi della legge 4 maggio
1951, n. 538, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie
del Corpo forestale dello Stato nella stessa misura, con le stesse
modalita' di concessione e con la stessa decorrenza stabilite per i
corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza.