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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le Regioni a statuto ordinario possono protrarre fino al 31
dicembre 1973 la durata dell'esercizio finanziario 1972 ai fini
dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di
competenza previste nel bilancio stesso e per apportare al medesimo,
entro il termine di cui sopra, le variazioni eventualmente
necessarie.
La protrazione dell'esercizio e le eventuali variazioni al bilancio
1972 sono adottate con leggi delle Regioni.
Per le Regioni che si avvalgono della facolta' di cui al primo
comma, i termini di chiusura e di rendiconto dell'esercizio
finanziario sono prorogati di eguale periodo.