Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975, e' aggiunto il
seguente comma:
"Dopo la definizione delle pendenze di cui al comma precedente, il
Ministero della marina mercantile e' autorizzato a liquidare le somme
dovute in applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 2 giugno
1962, n. 600, a tutto il 31 dicembre 1970, fino alla concorrenza del
suindicato importo di L. 47.857.530.548".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - LA MALFA -
GIOLITTI - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI