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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli assegni di pensione di invalidita' e di lungo servizio degli ex
militari gia' dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane della
Eritrea, della Libia e della Somalia, concessi in base alle norme
delle leggi 2 novembre 1955, n. 1117, 22 ottobre 1957, n. 1053, 16
dicembre 1961, n. 1463, rivalutati con la legge 24 dicembre 1969, n.
1015, corrisposti a cura del reparto estero della direzione
provinciale del tesoro di Roma ed in godimento agli stessi ex
militari alla data del 31 dicembre 1972, si intendono raddoppiati a
decorrere dal 1 gennaio 1973.