Legge Ordinaria n. 94 del 15/04/1973 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1973 n. 99)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio del 1968.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8,
recante  ulteriori  provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni
della  Sicilia  colpiti  dal  terremoto  del  gennaio del 1968 con le
seguenti modificazioni:
    All'articolo 2, il capoverso e' sostituito con il seguente:
    "Per  le  valutazioni  delle  attitudini  specifiche  a  svolgere
mansioni  cui  saranno destinati, gli aspiranti saranno sottoposti ad
un esame preventivo di idoneita' da parte di una commissione nominata
con   decreto   dal   Ministro  per  i  lavori  pubblici  e  composta
dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio
1968,  che  la  presiede,  da  un funzionario dello Ispettorato sopra
detto  e  da  un  direttore  di  divisione  del  Ministero dei lavori
pubblici.  Le funzioni di segretario di commissione sono espletate da
un  funzionario  dell'Ispettorato  anzidetto designato dall'ispettore
generale.  La commissione dovra' concludere i suoi lavori entro il 31
ottobre 1973".
  L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
  "Le  disposizioni  del  decreto-legge  27  febbraio  1968,  n.  79,
convertito  nella legge 18 marzo 1968, n. 241, della legge 5 febbraio
1970,  n.  21,  nonche'  del  decreto-legge  1  giugno  1971, n. 289,
convertito  nella  legge 30 luglio 1971, n. 491, si applicano a tutte
le  espropriazioni  eseguite e da eseguirsi dall'Ispettorato generale
per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968".
  L'articolo 5 e' sostituito con il seguente:
  "Il  primo  comma  dell'articolo  21  del decreto-legge 27 febbraio
1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato
dall'articolo  16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'articolo
34  della  legge  5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17
del  decreto-legge 10 giugno 1971, numero 289, convertito nella legge
30 luglio 1971, n. 491, e' sostituito con i seguenti:
    "Per  provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli e'
autorizzata  la  spesa  di  lire  348.650 milioni che sara' stanziata
nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero dei lavori
pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire
71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 19.905
milioni,  lire  19.000  milioni, lire 25.000 milioni, rispettivamente
negli  anni  finanziari  1968,  1969,  1970, 1971, 1972, 1973, 1974 e
1975,  di lire 30.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di
lire 27.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1978 al 1980.
    Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici e' autorizzato ad assumere
impegni  di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo
stanziamento  dell'esercizio stesso e dei due successivi, assicurando
priorita'  agli  interventi  destinati  nell'ambito dei comuni di cui
all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21°".
  L'articolo 7 e' sostituito con il seguente:
  "Lo  stanziamento  di  cui all'articolo 36-ter della legge 18 marzo
1968,  n.  241,  per  interventi nei comuni della Sicilia colpiti dal
terremoto  verificatosi  nei  mesi  di  ottobre  e  novembre 1967, e'
integrato  di  lire  3.000  milioni  da  iscriversi  nello  stato  di
previsione  del Ministero dei lavori pubblici in misura di lire 2.000
milioni  per  l'anno finanziario 1973 e lire 1.000 milioni per l'anno
finanziario 1974".
  All'articolo  8, al primo comma, le parole: "per l'anno finanziario
1973",  sono sostituite con le parole: "per gli anni finanziari 1973,
1974 e 1975";
  al  secondo  comma  le  parole: "per l'anno finanziario 1973", sono
sostituite  con  le parole: "per ciascuno degli anni finanziari 1973,
1974 e 1975";
  al secondo comma sono aggiunte in fine le parole:
  "per i corrispondenti esercizi finanziari".
  All'articolo 10, dopo le parole: "n. 491", sono aggiunte le parole:
"nonche'  quelle  previste dall'articolo 11-bis della precitata legge
30 luglio 1971, n. 491, relative ai tributi diretti e indiretti".
  All'articolo   11,   primo  comma,  le  parole:  "e'  ulteriormente
prorogato  al  31  dicembre 1973", sono sostituite con le parole: "e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1974".
  Il secondo e il terzo comma sono sostituiti con il seguente:
  "L'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
assunto  a  carico  dello Stato nel limite di spesa annuo di lire 550
milioni,  da  iscrivere  nello  stato di previsione del Ministero del
lavoro  e della previdenza sociale per ciascuno degli anni finanziari
1973 e 1974".
  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
  "Art. 11-bis. - Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3
della  legge  5  febbraio  1970, n. 21, prorogato al 31 dicembre 1971
dall'articolo  9  del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito
in  legge,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e'
prorogato  al  31  dicembre 1973 per i soli casi in cui i richiedenti
dimostrino l'assoluta impossibilita' materiale di osservare i termini
fissati   dalle   precedenti  disposizioni  di  legge  per  stato  di
detenzione  o assenza per emigrazione all'estero. Per i casi predetti
restano  valide le domande di contributo presentate sino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  Art.  11-ter.  - A partire dal 1 gennaio 1973 sono ammessi a godere
dei  benefici  di  cui  ai precedenti articoli 8, 10 e 11 i comuni di
Camporeale  e  Corleone in provincia di Palermo, Calatafimi e Vita in
provincia di Trapani.
  Art.  11-quater. - Il Presidente della regione Sicilia, con proprio
decreto,   provvede,   ove   necessario,   alla   integrazione  della
perimetrazione   delle   aree   indicate  e  delimitate  dai  decreti
presidenziali  di trasferimento di cui all'articolo 11 della legge 18
marzo  1968,  n.  241,  per  assicurarne  la  coincidenza con i piani
particolareggiati  di risanamento dei comuni a parziale trasferimento
di  cui  all'articolo  2 della legge regionale del 18 luglio 1968, n.
20.
  Nelle  more  dell'espletamento del sopraddetto iter, le commissioni
all'uopo costituite procedono alle assegnazioni dei lotti nell'ambito
dei  piani  di  trasferimento  per  le  parti  di  abitato  e  per le
abitazioni,  gia' dichiarate da trasferire, non soggette a revisione,
e  in  favore  dei  proprietari  che  abbiano  optato  per i benefici
previsti  dal  secondo  comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio
1970, n. 21.
  Art.  11-quinquies. - All'articolo 8-bis del decreto-legge 1 giugno
1971,  n.  289,  convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
1971, n. 491, e' aggiunto il seguente comma:
  "La  cessione ai comuni delle predette aree e relative attrezzature
ha  carattere prioritario rispetto alle richieste di retrocessione da
parte  dei  privati  ex  proprietari.  Tale  cessione  ai  comuni  ha
efficacia traslativa ad ogni effetto".
  Art.  11-sexies. - I contributi di cui all'articolo 2 della legge 5
febbraio  1970,  n. 21, previsti nell'articolo 3 del decreto-legge 27
febbraio  1968,  n.  79,  convertito con modificazioni nella legge 18
marzo 1968, n. 241, sono estesi ai proprietari di alloggi in corso di
costruzione  all'atto del sisma per la parte effettivamente edificata
con   regolare   licenza   edilizia,  previo  accertamento  da  parte
dell'ispettorato  generale  per  le  zone  colpite  dai terremoti del
gennaio  1968  e sempreche' sia stata avanzata domanda nei termini di
legge".
  All'articolo  13  le parole: "dal 1974 al 1982" sono sostituite con
le parole: "dal 1974 al 1980".
  Dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:
  "Art. 13-bis. - Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della
legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:
    "Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di
materiali  e  le  opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione
dei  piani  particolareggiati di risanamento previsti dall'articolo 2
della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono effettuati a cura e
a  spese dello Stato, anche dopo l'adozione dei piani stessi da parte
del comune ove non comunichi contrario avviso l'assessorato regionale
per lo sviluppo economico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
della delibera comunale di adozione del piano.
    I  proprietari  dei  fabbricati  da demolire per l'attuazione dei
piani  anzidetti  hanno  facolta' di richiedere, entro tre mesi dalla
pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, i
benefici  previsti dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 241,
e successive modifiche ed integrazioni".
  Art.  13-ter. - All'articolo 29 della legge 5 febbraio 1970, n. 21,
e' aggiunto il seguente comma:
  "Fino  a  quando non saranno iniziate le operazioni dal risanamento
secondo  il disposto del successivo articolo 30, gli alloggi popolari
costruiti  in base alle leggi del 30 gennaio 1962, n. 28 e n. 18, che
risultassero  ancora  disponibili,  dopo gli adempimenti previsti dal
presente articolo e dall'articolo 28 precedente, saranno assegnati in
base  alle  norme  generali  dalla  commissione  prevista nei decreti
delegati  della  legge  22  ottobre 1971, n. 865. Lo stesso numero di
alloggi  sara' reintegrato dall'IACP e assegnato secondo la normativa
delle  leggi  sul risanamento al momento dell'attuazione dei relativi
piani".
  Art. 13-quater. - Alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto-legge
27  febbraio  1968,  n.  79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n.
241, sono aggiunte le parole:
  "e, per un importo massimo di lire 1.500 milioni, al restauro anche
delle  opere artistiche occorrenti per il ripristino degli edifici di
interesse artistico, storico o monumentale, sentita la sovrintendenza
competente per territorio".
  Art. 13-quinquies. - Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 del
decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni,
nella  legge 18 marzo 1968, n. 241, e' ritenuta ammissibile una spesa
non inferiore a quella necessaria per il ripristino della consistenza
volumetrica   esistente  al  momento  del  sisma  del  gennaio  1968,
indipendentemente dalla estensione della azienda.
  I  contributi alle piccole aziende saranno concessi anche in deroga
a  requisiti  minimi  delle  stesse  determinati ai sensi del decreto
legislativo presidenziale 1 luglio 1946, n. 31.
  Le  domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  Art. 13-sexies. - Al quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge
27  febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18
marzo  1968,  n.  241,  e  successivamente modificato dall'articolo 6
della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunte in fine le seguenti
parole:  "provvedendo al finanziamento della detta anticipazione, per
la parte di spesa eccedente il contributo fino ad un massimo di spesa
ammissibile  di  lire  12 milioni mediante mutui a all'1,50 per cento
ammortizzabili  in  25  anni  da concedersi dagli istituti di credito
fondiario.   La  differenza  tra  il  tasso  di  interesse  praticato
dall'istituto  di  credito  e quello indicato sara' corrisposta dallo
Stato  direttamente  agli  istituti  di credito interessati, in unica
soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale".
  Le agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio
1968,  n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968,
n.  241,  e successive modificazioni, fanno carico sullo stanziamento
di  cui  al  precedente articolo 5 e si applicano anche in favore dei
proprietari  che  singolarmente  provvedono al ripristino del proprio
fabbricato.
  Il quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968,
n.  79,  convertito  con  modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n.
241, e' soppresso".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 aprile 1973

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - GULLOTTI -
RUMOR - VALSECCHI -
COPPO - TAVIANI -
MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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