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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8,
recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni
della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio del 1968 con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 2, il capoverso e' sostituito con il seguente:
"Per le valutazioni delle attitudini specifiche a svolgere
mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti saranno sottoposti ad
un esame preventivo di idoneita' da parte di una commissione nominata
con decreto dal Ministro per i lavori pubblici e composta
dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio
1968, che la presiede, da un funzionario dello Ispettorato sopra
detto e da un direttore di divisione del Ministero dei lavori
pubblici. Le funzioni di segretario di commissione sono espletate da
un funzionario dell'Ispettorato anzidetto designato dall'ispettore
generale. La commissione dovra' concludere i suoi lavori entro il 31
ottobre 1973".
L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
"Le disposizioni del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, della legge 5 febbraio
1970, n. 21, nonche' del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289,
convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, si applicano a tutte
le espropriazioni eseguite e da eseguirsi dall'Ispettorato generale
per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968".
L'articolo 5 e' sostituito con il seguente:
"Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio
1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato
dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'articolo
34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17
del decreto-legge 10 giugno 1971, numero 289, convertito nella legge
30 luglio 1971, n. 491, e' sostituito con i seguenti:
"Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli e'
autorizzata la spesa di lire 348.650 milioni che sara' stanziata
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire
71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 19.905
milioni, lire 19.000 milioni, lire 25.000 milioni, rispettivamente
negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 e
1975, di lire 30.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di
lire 27.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1978 al 1980.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere
impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo
stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi, assicurando
priorita' agli interventi destinati nell'ambito dei comuni di cui
all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21°".
L'articolo 7 e' sostituito con il seguente:
"Lo stanziamento di cui all'articolo 36-ter della legge 18 marzo
1968, n. 241, per interventi nei comuni della Sicilia colpiti dal
terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, e'
integrato di lire 3.000 milioni da iscriversi nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici in misura di lire 2.000
milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 1.000 milioni per l'anno
finanziario 1974".
All'articolo 8, al primo comma, le parole: "per l'anno finanziario
1973", sono sostituite con le parole: "per gli anni finanziari 1973,
1974 e 1975";
al secondo comma le parole: "per l'anno finanziario 1973", sono
sostituite con le parole: "per ciascuno degli anni finanziari 1973,
1974 e 1975";
al secondo comma sono aggiunte in fine le parole:
"per i corrispondenti esercizi finanziari".
All'articolo 10, dopo le parole: "n. 491", sono aggiunte le parole:
"nonche' quelle previste dall'articolo 11-bis della precitata legge
30 luglio 1971, n. 491, relative ai tributi diretti e indiretti".
All'articolo 11, primo comma, le parole: "e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1973", sono sostituite con le parole: "e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1974".
Il secondo e il terzo comma sono sostituiti con il seguente:
"L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e'
assunto a carico dello Stato nel limite di spesa annuo di lire 550
milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per ciascuno degli anni finanziari
1973 e 1974".
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
"Art. 11-bis. - Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1970, n. 21, prorogato al 31 dicembre 1971
dall'articolo 9 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e'
prorogato al 31 dicembre 1973 per i soli casi in cui i richiedenti
dimostrino l'assoluta impossibilita' materiale di osservare i termini
fissati dalle precedenti disposizioni di legge per stato di
detenzione o assenza per emigrazione all'estero. Per i casi predetti
restano valide le domande di contributo presentate sino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 11-ter. - A partire dal 1 gennaio 1973 sono ammessi a godere
dei benefici di cui ai precedenti articoli 8, 10 e 11 i comuni di
Camporeale e Corleone in provincia di Palermo, Calatafimi e Vita in
provincia di Trapani.
Art. 11-quater. - Il Presidente della regione Sicilia, con proprio
decreto, provvede, ove necessario, alla integrazione della
perimetrazione delle aree indicate e delimitate dai decreti
presidenziali di trasferimento di cui all'articolo 11 della legge 18
marzo 1968, n. 241, per assicurarne la coincidenza con i piani
particolareggiati di risanamento dei comuni a parziale trasferimento
di cui all'articolo 2 della legge regionale del 18 luglio 1968, n.
20.
Nelle more dell'espletamento del sopraddetto iter, le commissioni
all'uopo costituite procedono alle assegnazioni dei lotti nell'ambito
dei piani di trasferimento per le parti di abitato e per le
abitazioni, gia' dichiarate da trasferire, non soggette a revisione,
e in favore dei proprietari che abbiano optato per i benefici
previsti dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio
1970, n. 21.
Art. 11-quinquies. - All'articolo 8-bis del decreto-legge 1 giugno
1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
1971, n. 491, e' aggiunto il seguente comma:
"La cessione ai comuni delle predette aree e relative attrezzature
ha carattere prioritario rispetto alle richieste di retrocessione da
parte dei privati ex proprietari. Tale cessione ai comuni ha
efficacia traslativa ad ogni effetto".
Art. 11-sexies. - I contributi di cui all'articolo 2 della legge 5
febbraio 1970, n. 21, previsti nell'articolo 3 del decreto-legge 27
febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18
marzo 1968, n. 241, sono estesi ai proprietari di alloggi in corso di
costruzione all'atto del sisma per la parte effettivamente edificata
con regolare licenza edilizia, previo accertamento da parte
dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del
gennaio 1968 e sempreche' sia stata avanzata domanda nei termini di
legge".
All'articolo 13 le parole: "dal 1974 al 1982" sono sostituite con
le parole: "dal 1974 al 1980".
Dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 13-bis. - Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della
legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:
"Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di
materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione
dei piani particolareggiati di risanamento previsti dall'articolo 2
della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono effettuati a cura e
a spese dello Stato, anche dopo l'adozione dei piani stessi da parte
del comune ove non comunichi contrario avviso l'assessorato regionale
per lo sviluppo economico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
della delibera comunale di adozione del piano.
I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei
piani anzidetti hanno facolta' di richiedere, entro tre mesi dalla
pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, i
benefici previsti dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 241,
e successive modifiche ed integrazioni".
Art. 13-ter. - All'articolo 29 della legge 5 febbraio 1970, n. 21,
e' aggiunto il seguente comma:
"Fino a quando non saranno iniziate le operazioni dal risanamento
secondo il disposto del successivo articolo 30, gli alloggi popolari
costruiti in base alle leggi del 30 gennaio 1962, n. 28 e n. 18, che
risultassero ancora disponibili, dopo gli adempimenti previsti dal
presente articolo e dall'articolo 28 precedente, saranno assegnati in
base alle norme generali dalla commissione prevista nei decreti
delegati della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Lo stesso numero di
alloggi sara' reintegrato dall'IACP e assegnato secondo la normativa
delle leggi sul risanamento al momento dell'attuazione dei relativi
piani".
Art. 13-quater. - Alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto-legge
27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n.
241, sono aggiunte le parole:
"e, per un importo massimo di lire 1.500 milioni, al restauro anche
delle opere artistiche occorrenti per il ripristino degli edifici di
interesse artistico, storico o monumentale, sentita la sovrintendenza
competente per territorio".
Art. 13-quinquies. - Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 del
decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' ritenuta ammissibile una spesa
non inferiore a quella necessaria per il ripristino della consistenza
volumetrica esistente al momento del sisma del gennaio 1968,
indipendentemente dalla estensione della azienda.
I contributi alle piccole aziende saranno concessi anche in deroga
a requisiti minimi delle stesse determinati ai sensi del decreto
legislativo presidenziale 1 luglio 1946, n. 31.
Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 13-sexies. - Al quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge
27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18
marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'articolo 6
della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: "provvedendo al finanziamento della detta anticipazione, per
la parte di spesa eccedente il contributo fino ad un massimo di spesa
ammissibile di lire 12 milioni mediante mutui a all'1,50 per cento
ammortizzabili in 25 anni da concedersi dagli istituti di credito
fondiario. La differenza tra il tasso di interesse praticato
dall'istituto di credito e quello indicato sara' corrisposta dallo
Stato direttamente agli istituti di credito interessati, in unica
soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale".
Le agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio
1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968,
n. 241, e successive modificazioni, fanno carico sullo stanziamento
di cui al precedente articolo 5 e si applicano anche in favore dei
proprietari che singolarmente provvedono al ripristino del proprio
fabbricato.
Il quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968,
n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n.
241, e' soppresso".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 aprile 1973
LEONE
ANDREOTTI - GULLOTTI -
RUMOR - VALSECCHI -
COPPO - TAVIANI -
MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA