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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza
carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su
rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile, all'esame del tipo per l'omologazione CEE
secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate entro sei mesi
dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con propri
decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della
commissione delle Comunita' europee concernenti omologazione dei
veicoli a motore e dei loro i rimorchi.