Legge Ordinaria n. 958 del 22/10/1973 (Pubblicata nella G.U. del 28 gennaio 1974 n. 26 suppl. ord.)
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione  internazionale per la stazzatura delle navi con annessi,
adottata a Londra il 23 giugno 1969.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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