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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'accordo fra l'Italia ed il Ghana per evitare la doppia imposizione
sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed
aerea, concluso ad Accra il 23 agosto 1968, con annesso scambio di
note effettuato a Roma il 30 giugno 1972.