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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova
delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II,
adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969.