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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 6 della legge 23 giugno 1970, n. 503, e' aggiunto il
seguente comma:
"Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di
cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio
specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi
relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34,
provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario
presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la
collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito
degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore
veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della
sanita' puo' autorizzare uno o piu' istituti zooprofilattici
sperimentali a prestare la assistenza tecnica del proprio personale
per il raggiungimento delle finalita' previste negli accordi stessi".