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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono autorizzati i seguenti interventi straordinari allo scopo di
conseguire l'immediata salvaguardia del patrimonio zootecnico e
l'incremento della produzione di carne attraverso il potenziamento e
lo sviluppo degli allevamenti, e per determinare le condizioni atte a
rimuovere le cause contingenti dell'attuale crisi negli allevamenti e
nella commercializzazione delle carni, sino a quando non saranno
emanate per il potenziamento delle attivita' zootecniche, norme di
piu' ampia portata con le quali sara' provveduto al coordinamento
degli interventi, dei relativi finanziamenti e mezzi di copertura.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede al
coordinamento per l'applicazione delle disposizioni della presente
legge.
Le regioni emaneranno, nel quadro dei principi stabiliti dalla
presente legge e dai punti 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1973, n. 512, le necessarie disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative.