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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 12 novembre 1955, n.
1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, e' sostituito dal seguente:
"Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia
imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o
sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso
dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in
aspettativa per qualsiasi motivo".
Il primo comma dell'articolo 49 della predetta legge 12 novembre
1955, n. 1137, e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 21,
secondo comma, e dell'articolo 34, perche' imputato in un
procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a
procedimento disciplinare o perche' sospeso dall'impiego o perche' in
aspettativa per infermita', e' valutato o nuovamente valutato per
l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della
valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di
anzianita' ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre
che risulti piu' anziano di un pari grado gia' valutato. Se
l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in
occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla
cessazione della causa impeditiva".