Legge Ordinaria n. 12 del 30/01/1974 (Pubblicata nella G.U. del 20 febbraio 1974 n. 47)
Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo comma dell'articolo 21 della legge 12 novembre 1955, n.
1137,  sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, e' sostituito dal seguente:
  "Non  puo'  essere  valutato  per l'avanzamento l'ufficiale che sia
imputato  in  un  procedimento  penale  per  delitto  non  colposo  o
sottoposto   a   procedimento   disciplinare,   o   che  sia  sospeso
dall'impiego   o  dalle  funzioni  del  grado,  o  che  si  trovi  in
aspettativa per qualsiasi motivo".
  Il  primo  comma  dell'articolo 49 della predetta legge 12 novembre
1955, n. 1137, e' sostituito dal seguente:
  "L'ufficiale  non valutato o non promosso a norma dell'articolo 21,
secondo   comma,   e   dell'articolo   34,  perche'  imputato  in  un
procedimento   penale   per   delitto  non  colposo  o  sottoposto  a
procedimento disciplinare o perche' sospeso dall'impiego o perche' in
aspettativa  per  infermita',  e'  valutato o nuovamente valutato per
l'avanzamento   dopo  che  sia  cessata  la  causa  impeditiva  della
valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di
anzianita'  ai  sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre
che  risulti  piu'  anziano  di  un  pari  grado  gia'  valutato.  Se
l'avanzamento  ha  luogo  a  scelta  la  valutazione e' effettuata in
occasione  della  formazione  della prima graduatoria successiva alla
cessazione della causa impeditiva".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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