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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I giudici della Corte costituzionale che sono stati nominati tra
gli avvocati con venti anni di esercizio e che non sono dipendenti
dello Stato conseguono, allo atto della cessazione dalla carica, il
diritto alla pensione quando abbiano esercitato le funzioni per
almeno nove anni o quando, per effetto dei riconoscimenti e dei
riscatti previsti dal successivo articolo 2, raggiungano i quindici
anni di anzianita' utile a pensione.
Qualora tali periodi non siano raggiunti, agli stessi giudici
spetta, per ogni anno di servizio utile, un'indennita' pari a quella
spettante ai dipendenti statali che cessano dal servizio senza
diritto a pensione.
Ai giudici di cui al primo comma si applicano le disposizioni
relative alla previdenza ed assistenza degli impiegati civili dello
Stato.