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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I limiti di somma indicati negli articoli 6, 7 e 8 del regolamento
per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali di
irrigazione e forza motrice (canali dell'antico demanio) appartenenti
allo Stato, approvato col regio decreto 1 marzo 1896; n. 83, ai fini
della comunicazione al Consiglio di Stato, per averne il parere, dei
progetti di atti di concessione, sono uguagliati a quelli stabiliti
dagli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e successive modificazioni.
Il limite di tempo previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento
di cui al precedente comma e' soppresso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 gennaio 1974
LEONE
RUMOR - COLOMBO
- LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI