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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Negli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con almeno 30
dipendenti sono istituite, a cura dell'Amministrazione medesima,
mense aziendali quando non e' consentita l'uscita del personale per
la refezione.
Fermo restando il numero minimo del personale di cui al primo comma
le mense possono essere istituite, previo parere favorevole del
consiglio di amministrazione, anche negli altri opifici,
stabilimenti, depositi ed uffici ove sia consentita l'uscita del
personale per la refezione, quando se ne ravvisi la necessita'.