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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti
in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:
a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla
preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in
polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o
comunque concentrati;
b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla
preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con
latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque
trattamento chimico o comunque concentrati;
c) prodotti cascari preparati con i prodotti di cui alle lettere
a) e b) o derivati comunque da latte in polvere.
E' altresi' vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o
depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti, nei quali
si detengono o si lavorano latti destinati al consumo alimentare
diretto o prodotti caseari.