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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della
complessiva somma di lire 150 miliardi, per l'attuazione, a decorrere
dal 1973, di un programma quinquennale di costruzione di edifici da
destinare a sede di uffici locali non ubicati in capoluoghi di
provincia, sulla base delle proposte dei comitati
tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12
marzo 1968, n. 325.
Nelle localita' di cui sopra, ove sia impossibile reperire le aree
necessarie alla idonea ubicazione degli edifici, l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a procedere
all'acquisto di locali da destinare a sede degli uffici stessi.