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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali costituiti
anteriormente alla data del 28 ottobre 1941 in forza dei quali le
amministrazioni e le aziende auto nome dello Stato, comprese
l'Amministrazione del fondo per il culto, l'Amministrazione del fondo
di beneficenza e di religione nella citta' di Roma e
l'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali hanno il diritto
di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni
in denaro o in derrate, in misura inferiore a lire 1.000 annue.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate corrisposte
annualmente in quantita' fissa o variabile sara' determinato con gli
stessi criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966,
n. 607.