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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, e' sostituito dal
seguente:
"Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione
ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle
mutilazioni e infermita', dipendenti da causa di servizio ordinario,
si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B ed F1 annesse
alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonche' le tabelle E ed F annesse
alla legge 28 luglio 1971, n. 585.
Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso
di coesistenza di piu' infermita' si applicano le disposizioni
previste dagli articoli 17 e 18 della citata legge 18 marzo 1968, n.
313, nel testo risultante a seguito delle aggiunte disposte con
l'articolo 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585".