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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai sindaci dei comuni e' corrisposta una indennita' mensile di
carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:
1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a L. 50.000;
2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a L. 60.000;
3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino a L. 100.000;
4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 130.000;
5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 180.000;
6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, fino a lire 200.000;
7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, compresi i capoluoghi di
provincia anche con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a
L. 280.000;
8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, compresi i capoluoghi di
provincia anche con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, fino a
L. 320.000;
9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000;
10) comuni da 500.001 abitanti a un milione, fino a L. 500.000;
11) comuni oltre 1.000.000 di abitanti, fino a lire 600.000.