Legge Ordinaria n. 172 del 21/03/1974 (Pubblicata nella G.U. del 20 maggio 1974 n. 130)
Trattamento economico dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanzieri e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  graduati  e  militari  di  truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica,  agli  allievi carabinieri, agli allievi guardie di
pubblica  sicurezza, agli allievi finanzieri e agli allievi agenti di
custodia delle carceri e' corrisposto, durante i giorni di viaggio di
andata  e  ritorno dalle licenze di qualsiasi specie, un assegno pari
alla  paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile, nonche'
il  controvalore  della razione viveri. Per il personale della Marina
si ha riguardo alla paga spettante a terra.
  Il  controvalore  della  razione  viveri e' corrisposto al predetto
personale  anche  durante  il periodo di licenza di convalescenza per
infermita' dipendente da causa di servizio.
  Il  trattamento  economico di cui ai precedenti commi decorre dal 1
gennaio 1974.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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