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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi guardie di
pubblica sicurezza, agli allievi finanzieri e agli allievi agenti di
custodia delle carceri e' corrisposto, durante i giorni di viaggio di
andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie, un assegno pari
alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile, nonche'
il controvalore della razione viveri. Per il personale della Marina
si ha riguardo alla paga spettante a terra.
Il controvalore della razione viveri e' corrisposto al predetto
personale anche durante il periodo di licenza di convalescenza per
infermita' dipendente da causa di servizio.
Il trattamento economico di cui ai precedenti commi decorre dal 1
gennaio 1974.