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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli uffici di sanita' di cui all'articolo 28 del testo unico
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, hanno sede ad
Ancona (porto), Bari (porto), Brindisi (porto), Cagliari (porto),
Catania (porto), Genova (porto), Livorno (porto), Messina (porto),
Varese (aeroporto Malpensa), Napoli (porto), Roma (aeroporto
Fiumicino), Palermo (porto), Taranto (porto), Trieste (porto),
Venezia (porto), Imperia (porto), Pescara (porto), Salerno (porto),
Trapani (porto), La Spezia (porto), Ravenna (porto), Savona (porto),
Pesaro (porto), Reggio Calabria (porto), Roma (porto Fiumicino),
Siracusa (porto), Bologna (aeroporto Panigale), Torino (aeroporto
Caselle).
I predetti uffici, fermi restando i compiti loro spettanti in base
alle leggi e ai regolamenti, sovrintendono anche ai servizi sanitari
negli altri porti, aeroporti e posti di confine terrestre, indicati
con decreto del Ministro per la sanita'.