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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA.
la seguente legge:
Art. 1.
Per la concessione dei contributi in conto capitale e del concorso
nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi previsti
dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ai fini
dell'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, sono
autorizzate le seguenti spese:
a) lire 18 miliardi per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e
1976, per la concessione dei contributi in conto capitale;
b) lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976,
quale limite di impegno per concorso nel pagamento degli interessi
sui mutui integrativi.