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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento
da 666 a 852,5 milioni di dollari USA - del peso e del titolo in
vigore al 1 luglio 1944 - della quota di partecipazione dell'Italia
al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo
sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato e reso esecutivo
con legge 23 marzo 1947, n. 132.