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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1973,
n. 578, come modificato dalla legge di conversione 15 novembre 1973,
n. 733, e' sostituito dal seguente:
"I quantitativi di benzina agevolata previsti dalla lettera B),
punto 2), lettere a), b) e c) della tabella B allegata alla legge 19
marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11".