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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 marzo 1974 a tutto il personale non medico
universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti
universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti
ospedalieri o gestiti direttamente dalle universita' e' corrisposta
una indennita', con esclusione di qualsiasi onere a carico del
bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali
nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico
complessivo ivi compresi i compensi per lavoro straordinario ma
escluse le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non
medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianita'.
Le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennita' di cui al
precedente comma sono a carico degli enti o istituti e sono erogate
con le modalita' di cui allo articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n.
213.