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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi
del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario
approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al
1 dicembre 1973, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma
comunque non oltre il 650 anno di eta'.
Il Consiglio superiore della magistratura puo' sempre revocare
l'incarico con provvedimento motivato.
Ai suddetti vice pretori onorari e' corrisposto lo stipendio
spettante ai magistrati di tribunale.
Ad essi sono estese le disposizioni del decreto legislativo 12
febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni,
della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n.
336, e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario,
modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 704, e di tutte le altre
leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza
dal 1 dicembre 1973.