Legge Ordinaria n. 217 del 18/05/1974 (Pubblicata nella G.U. del 10 giugno 1974 n. 150)
Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi
del  secondo  comma  dell'articolo  32  dell'ordinamento  giudiziario
approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al
1  dicembre  1973,  conservano  l'incarico  a tempo indeterminato, ma
comunque non oltre il 650 anno di eta'.
  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  puo' sempre revocare
l'incarico con provvedimento motivato.
  Ai  suddetti  vice  pretori  onorari  e'  corrisposto  lo stipendio
spettante ai magistrati di tribunale.
  Ad  essi  sono  estese  le  disposizioni del decreto legislativo 12
febbraio  1948,  n.  147, e successive modificazioni ed integrazioni,
della  legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n.
336, e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario,
modificato  dalla  legge  28 luglio 1961, n. 704, e di tutte le altre
leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza
dal 1 dicembre 1973.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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