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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contingente di personale del ruolo dei coadiutori e dei
coadiutori meccanografi dell'amministrazione centrale e del genio
civile di cui alle parti seconda e terza della tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, deve
intendersi riferito al ruolo organico degli assistenti radiotecnici e
marconisti del genio civile.
Il contingente di personale del ruolo organico degli assistenti
radiotecnici e marconisti del genio civile di cui alle parti seconda
e terza della ripetuta tabella deve intendersi riferito al ruolo
organico dei coadiutori e coadiutori meccanografi
dell'amministrazione centrale e del genio civile.