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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il personale delle ferrovie dello Stato, iscritto al fondo
pensioni e sussidi, la ritenuta ordinaria prevista dall'articolo 5
del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni e'
stabilita in misura pari al 6,60 per cento sull'80 per cento dello
stipendio comprensivo della tredicesima mensilita', nonche' degli
altri eventuali assegni integralmente utili a pensione.
In caso di riduzione dello stipendio, la ritenuta ordinaria va
commisurata allo stipendio intero.