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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99,
recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, con la seguente
modificazione:
All'articolo 12, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa
piu' di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova
condanna, puo' disporre la sospensione condizionale qualora la pena
da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente
condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti
dall'articolo 163".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1974
LEONE
RUMOR - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI