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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115,
recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale,
con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
L'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' sostituito
dal seguente:
"Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n.
167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.
I piani nonche' i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo
31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di
approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9
della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di
programmi pluriennali i quali debbono indicare:
a) l'estensione delle, aree di cui si prevede l'utilizzazione e
la correlativa urbanizzazione;
b) la individuazione delle aree da cedere in proprieta' e di
quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti
dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si
provveda per l'intero piano di zona;
c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere
generale;
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio
intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).
I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale
sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o
dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e
soggetta al solo controllo di legittimita'.
In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera
b) del precedente secondo comma la utilizzazione delle aree puo'
avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa
determinazione e' vincolante in sede di approvazione dei programmi
pluriennali di attuazione".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme
ovvero dall'approvazione del piano di zona il comune o il consorzio
dei comuni non provveda agli adempimenti di cui al precedente
articolo 1, la regione e' tenuta ad adottare i provvedimenti
necessari per la nomina di un commissario cui spetta procedere agli
stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni,
competono tutti i poteri degli organi dell'ente. I provvedimenti
adottati dal commissario sono esecutivi e soggetti al solo controllo
di legittimita'.
All'articolo 3 il primo comma e' sostituito dal seguente:
Gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato
o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale
possono essere localizzati anche nell'ambito del piano di zona
adottato e non ancora approvato con le modalita' di cui all'articolo
51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sulle aree cosi' individuate
viene concesso il diritto di superficie.
al secondo comma e' soppresso il primo periodo;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
La indicazione delle aree effettuata ai sensi dell'articolo 51
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comporta la dichiarazione di
pubblica utilita' di tutte le opere che sulle stesse devono essere
eseguite e di urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori.
All'articolo 4 e' premesso il seguente comma:
Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre
1971, n. 865, relative alla determinazione dell'indennita' di
espropriazione, si applicano a tutte le espropriazioni comunque
preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte
dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri
enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali.
le parole: Fino all'entrata in vigore, sono sostituite dalle
seguenti: in carenza; dopo la parola: espropriazione, sono inserite
le seguenti: e di occupazione.
All'articolo 8 il primo comma e' sostituito dal seguente:
Con delibera del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio
di comuni nel cui territorio e' prevista la realizzazione di
interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o
della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale,
sono indicate ai soggetti incaricati della attuazione
dell'intervento, entro sessanta giorni dalla richiesta, le aree
comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167,
sulle quali va localizzato l'intervento medesimo.
al secondo comma dopo la parola: provvede, sono aggiunte le
seguenti: entro i successivi sessanta giorni.
il terzo comma e' soppresso;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
I provvedimenti con i quali vengono indicate le aree legittimano i
soggetti di cui al primo comma a richiedere il decreto di accesso per
dar corso agli adempimenti preliminari per la procedura espropriativa
e la progettazione delle opere.
Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente articolo 8-bis:
Le aree assegnate dal comune o dal consorzio di comuni a
cooperative edilizie prima dell'entrata in vigore della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e cedute dal comune o dal consorzio entro il 31
dicembre 1973 vengono mantenute nel regime in cui sono state
assegnate e per la utilizzazione delle stesse viene stipulata una
convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865.
In tal caso la delibera di cui al settimo comma del citato articolo
35, che il comune o il consorzio e' tenuto ad adottare entro sei mesi
dalla entrata in vigore delle presenti norme, abilita la cooperativa
che si impegni ad accettare il contenuto della convenzione ad
iniziare i lavori prima della stipulazione della convenzione stessa.
All'articolo 9 il primo comma e' sostituito dal seguente:
Gli istituti autonomi per le case popolari, i quali ai sensi
dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, intendono
procedere direttamente all'acquisizione mediante esproprio delle aree
loro indicate, ne fanno richiesta al comune o al consorzio dei
comuni. Ove entro sessanta giorni dalla comunicazione il comune o il
consorzio non abbia comunicato un motivato rifiuto, la richiesta si
intende accolta.
il secondo comma e' soppresso.
All'articolo 10, dopo le parole: abilita l'ente, sono inserite le
seguenti: che s'impegni ad accettare il contenuto della convenzione;
dopo le parole: stipulazione della convenzione, e' aggiunta la
seguente: stessa.
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
Per gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello
Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o
regionale, il sindaco trasmette la domanda di licenza edilizia entro
quindici giorni dalla presentazione della stessa alla commissione
edilizia, ai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle
antichita', nei casi in cui le norme vigenti prescrivano i loro
pareri, e al competente comandante dei vigili del fuoco. La
commissione edilizia, integrata dai competenti sovrintendenti ai
monumenti ed alle antichita' o da loro rappresentanti, nei casi in
cui le norme vigenti prescrivano il loro parere, nonche' dal
competente comandante dei vigili del fuoco o da un suo
rappresentante, esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla
trasmissione della domanda. Il sindaco decide sulla domanda nei
quindici giorni successivi. Il provvedimento con cui viene negato il
rilascio della licenza specifica i motivi del diniego.
Il parere della commissione di cui al comma precedente sostituisce
tutti i pareri ed i nulla-osta richiesti dalle vigenti disposizioni
di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.
Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichita' od i loro
rappresentanti in seno alla commissione edilizia non diano parere
favorevole al rilascio della licenza edilizia, il termine per
provvedere sulla domanda di licenza e' sospeso per quarantacinque
giorni.
Trascorso tale termine senza che il Consiglio superiore delle
antichita' e belle arti abbia espresso motivato parere negativo, il
sindaco provvede.
All'articolo 12 le parole: il 31 dicembre 1973, sono sostituite
dalle seguenti: la data di entrata in vigore delle presenti norme.
All'articolo 13, primo comma, dopo le parole: legge 18 aprile 1962,
n. 167, sono aggiunte le seguenti: e nelle zone di cui all'articolo
51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
L'articolo 15 e' soppresso.
All'articolo 16, secondo capoverso, dopo le parole: rappresentante
dell'ente medesimo, sono aggiunte le seguenti: , o a favore
dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di
pagamento rilasciata dall'ente mutuatario alla Cassa depositi e
prestiti, all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.
All'articolo 17, primo comma, le parole: fruenti di contributo
statale, sono sostituite dalle seguenti: a totale carico dello Stato
o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale;
alla fine del medesimo comma le parole: salvo approvazione da parte
della stazione appaltante, sono sostituite dalle seguenti: L'aumento
dovra' comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato
preventivamente con scheda segreta.
All'articolo 19, primo comma, le parole: lire 2 miliardi, sono
sostituite dalle seguenti: lire 5 miliardi.
All'articolo 22, le parole: possono essere, sono sostituite dalla
seguente: sono.
All'articolo 23 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
Il Ministro per i lavori pubblici in ordine ai trasferimenti del
personale di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, istituisce presso il Ministero
dei lavori pubblici apposita commissione consultiva in cui siano
rappresentate le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente articolo 24-bis:
La Cassa depositi e prestiti accreditera' agli Istituti autonomi
per le case popolari, secondo le istruzioni del Ministro per i lavori
pubblici su conforme parere del Comitato per l'edilizia residenziale,
i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.
E' soppresso il quarto comma dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1974
LEONE
RUMOR - LAURICELLA -
COLOMBO - GIOLITTI -
BERTOLDI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI