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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I giovani che nella prima applicazione della legge 15 dicembre
1972, n. 772, siano incorsi nella decadenza dei termini previsti per
la presentazione della domanda di riconoscimento dell'obiezione di
coscienza, possono presentare la domanda stessa entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora nei confronti dei suddetti giovani sia stata iniziata
azione penale per reati militari determinati da obiezione di
coscienza, l'azione rimane sospesa fino alla decisione del Ministro
per la difesa sulla domanda. Per coloro che siano stati condannati,
anche se la sentenza sia divenuta irrevocabile, in caso di
accoglimento della domanda, si applicano le disposizioni del quarto e
quinto comma dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 maggio 1974
LEONE
ZAGARI - TAVIANI
Visto, il
Guardasigilli: ZAGARI