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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 88 della legge 26 marzo 1958, n. 425,
e' sostituito dal seguente:
"Compatibilmente con le esigenze di servizio ed in seguito a
domanda motivata, puo' essere accordato ai dipendenti un congedo
straordinario non superiore a due mesi senza retribuzione. Per gravi
e giustificate ragioni il direttore generale puo' autorizzare la
concessione delle competenze fisse per il primo mese".