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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I periodi di lavoro o di attivita' politico-sindacale, antecedenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, prestati alle
dipendenze dei partiti politici rappresentati in Parlamento, delle
organizzazioni sindacali, degli istituti di patronato e di assistenza
sociale e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere
regolarizzati nella assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e superstiti e nell'assicurazione contro
la disoccupazione involontaria e nell'assicurazione contro la
tubercolosi, secondo le norme stabilite dalla presente legge.
A detta regolarizzazione si procede, sempreche' trattisi di
attivita' lavorativa retribuita e prestata con carattere di
continuita' e prevalenza, e i periodi interessati non risultino gia'
coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella
medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza
sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusione ed esonero
dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di
previdenza in virtu' della stessa o di altra contemporanea attivita'
lavorativa.
Il versamento dei contributi a regolarizzazione dei periodi
arretrati secondo le norme della presente legge e' possibile, a
seconda dei casi, a partire dalla data dell'8 settembre 1943, o, se
successiva, dalla data di liberazione delle singole province, o dalla
data della ricostituzione nelle stesse dei partiti politici suddetti,
delle organizzazioni sindacali e delle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o
dalla data dei decreti ministeriali di riconoscimento giuridico degli
istituti di patronato e di assistenza sociale, sino alla data di
entrata in vigore della presente legge.