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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non
possono essere impiegati in compiti che non siano quelli attinenti al
servizio di istituto e, in particolare, non possono essere adibiti a
mansioni di attendente o famiglio e non possono fornire prestazioni
non attinenti al servizio a disposizione di autorita' e funzionari
dello Stato.