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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge la
classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei
preparati pericolosi che sono immessi sul mercato.
Le norme della presente legge non si applicano alle seguenti
materie per le quali continuano ad avere vigore le norme che le
riguardano:
a) alle preparazioni a forma e dose di medicamento ed agli
stupefacenti;
b) alle sostanze radioattive;
c) alle munizioni ed agli oggetti che contengono esplosivi usati
per l'accensione e come carburanti;
d) al trasporto di merci pericolose per ferrovia, su strada, per
via fluviale, marittima od aerea;
e) alle sostanze ed ai preparati pericolosi quando sono esportati
verso i paesi non membri delle Comunita' europee.
Le norme della presente legge si applicano anche alle sostanze ed
ai preparati pericolosi in caso di passaggio da una ad altra unita'
produttiva della stessa impresa, ferma restando l'applicazione delle
ulteriori prescrizioni per l'utilizzazione di dette sostanze e
preparati da parte dei lavoratori subordinati considerati tali
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
con proprio decreto, sentita la commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni, potra' stabilire, in armonia alle
disposizioni contenute nella presente legge, ai fini della
prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro.