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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, e' aggiunto
il seguente comma:
"In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti
successivamente al 28 ottobre 1941 non puo' risultare inferiore alla
quindicesima parte dell'indennita' di espropriazione determinata ai
sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21
ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni".