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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e' aggiunto il
seguente comma:
"Le tabelle di cui al precedente comma possono essere aggiornate o
modificate con decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dei
Ministri per la sanita' e per la marina mercantile. Nei decreti
dovra' altresi' essere indicato il termine, non superiore a novanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per
l'attuazione delle disposizioni in essi contenute".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella accolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1974
LEONE
RUMOR - COLOMBO -
COPPO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI