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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione dell'albo
Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile -
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, e' istituito un albo che assume la denominazione di
"Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi".
Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel
loro insieme formano l'albo nazionale.
L'iscrizione nell'albo e condizione necessaria per lo esercizio
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Gli albi sono pubblici.