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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I diritti dei concedenti o direttari relativi ai rapporti regolati
dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74, nonche' quelli relativi ad altre
prestazioni fondiarie perpetue, sono convertiti nel diritto di
credito di cui all'articolo 2 della presente legge e salvo quanto
disposto dal successivo articolo 3.
Sono parimenti convertiti nel diritto di credito di cui
all'articolo 2 della presente legge e salvo il disposto del
successivo articolo 3 i canoni sinora dovuti dai proprietari di fondi
situati nelle province venete a titolo di decime, quartesi ed altre
prestazioni fondiarie perpetue.