Legge Ordinaria n. 3 del 07/01/1974 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1974 n. 31)
Norme integrative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  diritti dei concedenti o direttari relativi ai rapporti regolati
dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74, nonche' quelli relativi ad altre
prestazioni  fondiarie  perpetue,  sono  convertiti  nel  diritto  di
credito  di  cui  all'articolo  2 della presente legge e salvo quanto
disposto dal successivo articolo 3.
  Sono   parimenti   convertiti   nel   diritto  di  credito  di  cui
all'articolo   2  della  presente  legge  e  salvo  il  disposto  del
successivo articolo 3 i canoni sinora dovuti dai proprietari di fondi
situati  nelle  province venete a titolo di decime, quartesi ed altre
prestazioni fondiarie perpetue.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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