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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire quattro miliardi per la
costruzione ed il completamento a totale carico dello Stato ed a cura
del Ministero dei lavori pubblici dei sei ponti stabili sul Po, di
cui alle leggi 22 novembre 1962, n. 1708, 7 ottobre 1964, n. 1056 e 5
maggio 1966, n. 264, e per gli eventuali ulteriori oneri dipendenti
dalla costruzione e dal completamento dei predetti ponti.
La spesa, indicata nel primo comma, sara' iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nell'anno
finanziario 1974 in ragione di lire un miliardo e negli anni 1975 e
1976 in ragione di lire un miliardo e cinquecento milioni ciascuno.